Chiedere il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE)

Chiedere il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE)

La carta di identità elettronica (CIE) è l'evoluzione del documento di identità in versione cartacea: è il documento personale che attesta in modo certo l'identità del cittadino sia in Italia che all’estero.

La carta di identità elettronica (Decreto ministeriale 23/12/2015, art. 3):

  • è realizzata in materiale plastico
  • ha le dimensioni di una carta di credito
  • è caratterizzata da sofisticati elementi di sicurezza e da un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.

Rispetto alla tradizionale carta d'identità cartacea, quella elettronica:

  • riporta il codice fiscale del titolare
  • contiene le impronte digitali del titolare
  • può essere usata per accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione.

Il processo di emissione della carta di identità elettronica è affidato al Ministero dell’Interno, mentre i compiti di produzione, fornitura e stampa sono a cura dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

Approfondimenti

La durata

Il periodo di validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento. In particolare, vale fino al primo compleanno dopo:

  • tre anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età
  • cinque anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.

Per i maggiorenni ha una validità massima di 10 anni (Regolamento europeo 20/06/2019, n. 1157). La scadenza coincide con l'ultimo compleanno del titolare che ha preceduto il termine dei dieci anni di validità del documento, decorsi dalla data di emissione (pertanto dura 9 anni più i giorni che mancano al successivo compleanno del titolare).

La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.

Condizioni per il rilascio

La CIE può essere chiesta presso il proprio Comune di residenza o di dimora.

I cittadini iscritti all'AIRE possono chiederla presso i consolati.

Non è previsto il rilascio della CIE ai cittadini comunitari ed extracomunitari non residenti in Italia.

Per i cittadini residenti in un altro Comune è possibile fare richiesta presso l'Ufficio anagrafe.

Come ottenerla

La CIE può essere chiesta in qualsiasi momento presso il Comune di residenza o dimora.

In caso di rinnovo la domanda può essere fatta a partire dal 180° giorno antecedente la data di scadenza prevista.

Le carte di identità cartacee e le vecchie CIE ora non più in produzione possono essere rinnovate prima del 180° giorno precedente la scadenza (Legge 17/07/2020, n. 77).

Il cittadino deve presentarsi personalmente in Comune con la documentazione chiesta. La carta sarà poi spedita a casa o a un indirizzo da lui indicato. Una persona delegata potrà ritirare il documento, solo se al momento della domanda sono indicate le sue generalità.

Validità per l'espatrio

Per i cittadini italiani la carta d'identità è anche un documento di viaggio per l'espatrio (equipollente al passaporto) in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi. In particolare:

  • per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto
  • per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare
  • per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.

Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare. Al contrario, sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio".

È buona regola, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti chiesti per l’ingresso: gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare.

Per ulteriori informazioni consulta il sito del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it.

Cittadini minorenni e validità per l'espatrio

Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita.

Per i cittadini italiani minorenni la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio, se vi è l’assenso di entrambi i genitori. Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. Se il genitore esercita in modo esclusivo la potestà genitoriale (vedovo/a oppure il bambino è stato riconosciuto solo dal padre o dalla madre), non necessita del nulla osta (Legge 21/11/1967, n. 1185, art. 3, com. b). L'autorizzazione del giudice tutelare non occorre per i genitori naturali conviventi.

La carta d'identità rilasciata a cittadini minorenni deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere. 

Tutti i cittadini minorenni, per viaggiare, devono possedere un documento personale valido per l'espatrio: il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.

Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente la potestà genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore
  • affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in Questura
  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea, la scuola) da compilare in Questura.

Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

Denuncia di smarrimento o furto

Se un cittadino perde la CIE deve sporgere regolare denuncia presso le forze dell’ordine e contattare il servizio di supporto del Ministero dell'Interno per far bloccare il suo documento.

La domanda di rilascio della nuova CIE deve essere presentata sempre presso il proprio Comune di residenza o dimora.

Rilascio a domicilio in caso di impossibilità a presentarsi in Comune

Le persone che non possono presentarsi personalmente in Comune possono chiedere la consegna della CIE. Possono usufruire di questo servizio tutti i cittadini:

  • incapaci di deambulare
  • con una malattia grave
  • impossibilitati per altre cause come i reclusi o i religiosi appartenenti a ordini di clausura.

Per il rilascio della CIE a domicilio un delegato maggiorenne dovrà compilare apposito modulo e dichiarare l'esistenza dell'impedimento.

Rilascio della carta d'identità cartacea in situazioni di urgenza

La carta d’identità cartacea può essere ancora rilasciata qualora ci si trovi nella necessità di rinnovare con estrema urgenza il proprio documento scaduto in presenza di imminente partenza documentata da un titolo di viaggio.

La Circolare ministeriale 16/07/2019, n. 9 ha precisato che è possibile utilizzare la ricevuta della domanda per il rilascio della carta di identità elettronica come documento di riconoscimento in occasione di:

  • gravi motivi di salute (imminente ricovero documentato da prescrizioni mediche)
  • imminente consultazione elettorale
  • imminenti esami, concorsi o gare pubbliche (con iscrizione documentata).

La ricevuta riporta i dati del titolare, la fotografia e un codice QR code, che permette di verificare la validità della ricevuta e lo stato di lavorazione della propria CIE, utilizzando la app dedicata Ve.Do. 

La carta d’identità cartacea può essere ancora rilasciata anche ai residenti iscritti all’AIRE e nella eventualità, accertata e valutata esclusivamente dagli uffici, di problemi tecnici nella trasmissione dei dati al Ministero.

La CIE verrà consegnata al titolare entro sei giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. 

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Ultimo aggiornamento: 06/06/2024 16:27.24